CODICE ETICO

 

Art. 1 – Principi generali

1.1 La professione di perito nautico deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e regolamenti emanati dallo Stato e/o da suoi  organi, dei principi costituzionali e dell’ordinamento comunitario.

Art. 2 – Finalità e ambito di applicazione

2.1 Il presente codice etico sarà rispettato anche nel caso di prestazioni transfrontaliere occasionali temporanee unitamente al rispetto delle norme etico – deontologiche vigenti nel paese in cui viene svolta la prestazione professionale.

Art. 3 – Doveri del Perito

3.1 Il Perito sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione.

3.2 Il Perito accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter rispondere degli atti professionali svolti.

3.3 il Perito deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve eseguire la propria attività   professionale rispettando i principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione.

3.4 Il Perito ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.

Art. 4 – Correttezza

4.1 Il Perito rifiuta di accettare incarichi e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere adeguata preparazione e competenza e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l’adempimento degli impegni assunti.

4.2 Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dal Perito deve essere preceduta da verifiche, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.

4.3 Il Perito non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal committente, senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.

4.4 Il Perito non cede ad indebite pressioni e non accetta di rendere la prestazione in caso di offerte o proposte di remunerazioni, compensi o utilità di qualsiasi genere che possano pregiudicare la sua indipendenza di giudizio.

4.5 Il Perito verifica preliminarmente la correttezza e la legittimità dell’attività professionale e rifiuta di formulare offerte,  accettare incarichi o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua  attività concorra a operazioni illecite o illegittime e palesemente incompatibili coi principi di liceità, moralità, efficienza e   qualità.

Art. 5 – Legalità

5.1 Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.

Art.6 – Riservatezza

6.1 Il Perito deve mantenere il segreto professionale sulle informazioni assunte nell’esecuzione dell’incarico professionale.

6.2 Il Perito è tenuto a garantire le condizioni per il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla  prestazione professionale.

Art.7 – Formazione e aggiornamento

7.1 Il Perito deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell’arte della cultura professionale.

Art.8 – Rapporti con il committente

8.1 Il Perito deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la propria attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto.

Art.9 – Incarichi e compensi

9.1 Il Perito al momento dell’affidamento dell’incarico deve definire con chiarezza i termini dell’incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all’incarico stesso.

9.2 Il Perito è tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l’entità della variazione.

9.3 La misura del compenso è correlata all’importanza dell’opera e al decoro della professione ai sensi dell’art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi.

9.4 Il Perito può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.

9.5 Possono considerarsi prestazioni professionali non soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.

Art. 10 – Svolgimento delle prestazioni

10.1 L’incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente.

10.2 Il Perito deve informare il committente di ogni potenziale conflitto di interesse che potrebbe sorgere durante lo svolgimento della prestazione.

10.3 Il Perito deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all’incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.

10.4 Il Perito è tenuto a consegnare al committente i documenti dallo stesso ricevuti o necessari all’espletamento dell’incarico nei termini pattuiti, quando quest’ultimo ne faccia richiesta.

Art. 11 – Rapporti con la collettività

11.1 Il perito è personalmente responsabile della propria opera nei confronti della committenza e la sua attività professionale deve essere svolta tenendo conto preminentemente della tutela della collettività.